Assicurazione per una Associazione
La legislazione Italiana non prevede l’obbligo per le associazioni sportive, culturali, ecc., didotarsi di una assicurazione, però è consigliabile che ogni associazione sottoscriva un’assicurazioneper responsabilità civili (RC) ed eventualmente contro i rischi di infortuni derivanti dallo svolgimentodelle varie attività organizzate o a cui l’associazione partecipa. Per casi particolari possono esserepreviste anche altre assicurazioni ( esempio: KASCO auto, RC tecnici, ecc.).Queste assicurazioni sono automatiche con l’affiliazione ad una Federazione Sportiva o ad un Entedi Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Infatti il singolo atleta, dirigente, socio, ecc., vienedotato di una tessera che gli darà diritto ad usufruire delle suddette assicurazioni e l’associazione puòusufruire dell’assicurazione RC.Nello specifico: che cosa devono garantire queste assicurazioni?- Responsabilità civile (RC): la garanzia deve intendersi praticata sull’intera attività chel’associazione svolge (sia organizzata che partecipata) e deve garantire contro tutte le richieste chepotrebbero essere avanzate all’associazione sia da terzi che dagli stessi associati in conseguenza difatti dannosi ascrivibili alla responsabilità dell’associazione e dei suoi dirigenti, tecnici, atleti e soci ingenere.La garanzia deve essere estesa alla conduzione dell’associazione, delle attrezzature sportive, lagestione di bar e spacci, la conduzione ed organizzazione di corsi di preparazione, nonché di tutte leattività che l’associazione, in aderenza alla propria affiliazione o agli scopi statutari, organizza edesprime. Ciò se avviene per danni a persone, cose ed animali.Il costo dell’assicurazione sarà in base ai massimali economici di copertura ed alle estensioninumeriche (quantità di soggetti soci dell’associazione o, comunque, numero di persone copertedall’assicurazione).In caso che avvenga un sinistro: l’associazione deve presentare denuncia e documentazioneall’assicurazione con cui ha stipulato la polizza e/o all’assicurazione derivante dall’affiliazione alleFederazioni Sportive o agli Enti di Promozione.- Assicurazione contro gli infortuni: deve garantire contro gli infortuni che possano accadere aipartecipanti alle attività organizzate o a cui l’associazione partecipa. Si intende gli atleti cheeseguono allenamenti e gare, i musicisti che studiano, provano nelle strutture utilizzate dallaassociazione e partecipano ai concerti, volontari nel campo assistenziale che operano in struttureospedaliere o domicili, ecc.. La copertura deve essere estesa anche tutti gli altri operatori,dirigenti, tecnici, ecc., che svolgono la propria opera a favore dell’associazione. Sono consideratiinfortuni gli eventi dovuti a causa fortuita violenta o esterna che producano lesioni corporaliobiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente ouna inabilità temporanea.In pratica la garanzia si intende prestata a tutti gli iscritti all’associazione:1) durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, e di volontariato ingenere, previste fra le finalità statutarie dell’associazione, svolte sotto l’egida delle FederazioniSportive o degli Enti di Promozione a cui l’associazione è affiliata o solo per il perseguimento dellefinalità istituzionali dell’associazione previste nello statuto della stessa;2) durante gare, allenamenti o prove;3) in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche,culturali e del tempo libero, di volontariato organizzate dall’associazione;4) in occasione dei trasferimenti dall’abitazione al luogo di gara o allenamento sportivo, al luogodi concerti o prove, e, comunque, in ogni sede che il socio dell’associazione si rechi per svolgere leiniziative dell’associazione;5) in occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali all’estero o alle quali il sociopartecipa su mandato del Consiglio Direttivo dell’associazione;6) viaggi organizzati nell’ambito delle attività dell’associazione;7) guida di autovetture adibite all’uso di cui sopra.I capitali massimi previsti dalla copertura assicurativa dipendono dal costo che viene concordatoper la stipula della polizza e, nel caso delle assicurazioni derivanti dall’affiliazione a FederazioniSportive o Enti di Promozione, dei capitali concordati da questi ultimi. E’ consigliabiledifferenziare le assicurazioni per rischi di infortunio tra atleti, musicisti, ecc. affermati e giovaniche si avviano alla pratica. Ciò non è possibile per assicurazioni derivanti dalle dette affiliazioni.Devono essere calcolati capitali per:1) caso di morte;2) caso di invalidità permanente;3) diaria da ricovero che può essere riconosciuta anche per il periodo di gessatura (che si realizzicon mezzi di contenzione anche diversi dal gesso) conseguente a frattura radiologicamente rilevatao gravi distorsioni che prevedano questi contenenti;4) rimborso spese mediche sostenute, sia specialistiche in istituti privati che ticket presso le A.S.L..Bisogna tenere presente la franchigia fissa o prevista per i singoli casi clinici e le norme cheregolano la denuncia di infortunio, prevedendo anche la copertura qualora l’invalidità vengaaccertata, o la morte avvenga, molto tempo dopo l’infortunio. Per le trasferte ed i viaggi in generebisogna inserire nei mezzi l’aereo (spesso escluso) ed inserire nella polizza anche i rischi diinfortunio derivanti da aggressioni, rivolte, tumulti, sommosse popolari, ecc. e da agentiatmosferici, sempre subiti dai tesserati dell’associazione durante l’espletamento dell’incarico omandato avuto ed in relazione al medesimo. L’età dei partecipanti è inoltre molto importante e daconsiderare nella stesura della polizza.In caso di infortunio bisogna presentare denuncia e documentazione sanitaria -a volte è richiesta inraccomandata AR- alla assicurazione con cui è stata stipulata la polizza o all’Ente previsto dairegolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva.- Altre assicurazioni: garanzie particolari devono essere previste qualora si vuole tutelaremaggiormente i dirigenti o gli accompagnatori in genere, o per proteggere gli apparecchi,strumenti ed attrezzatura varia dell’associazione o, ancora, per tutelare maggiormente i tecnici edistruttori.Infatti possono essere stipulate delle polizze che garantiscano un rimborso aggiuntivo, o coprente,nel caso in cui un dirigente o un accompagnatore ufficiale, sempre nello svolgimento delle attività previste ed autorizzate dall’associazione, possa trovarsi coinvolto in un incidente stradale,danneggiando anche gravemente l’auto o il mezzo usato, ed a cui viene addebitata la colpadell’incidente stesso. Esistono vari tipo di KASCO ed il costo deriva dai massimali, dal tipo dicopertura e dalle varie franchigie. Può essere assicurata anche la patente del guidatore.Qualora l’associazione utilizza apparecchiature sofisticate, strumenti musicali pregiati o, in lineagenerale, vuole tutelarsi qualora vengano danneggiati o rubati gli attrezzi necessari al correttosvolgimento dell’attività (palloni compresi), può stipulare un’assicurazione specifica, inserendonella polizza tutto ciò che interessa proteggere. E’ questo un caso in cui la stesura della polizzaprevede specificatamente l’elenco dei beni su cui è estesa la garanzia. Il costo della polizza varia aseconda dei massimali, dal valore dei beni da proteggere e dal tipo di protezione (danneggiamento, furto, incendio o tutti e tre) che si sceglie. Per beni di valore è consigliabileconsegnare all’assicurazione anche documentazione fotografica.Possono essere stipulate polizze anche a garanzia del singolo bene di proprietà del sociodell’associazione. Altre polizze possono essere stipulate a garanzia del lavoro del tecnico oistruttore perché la cattiva effettuazione di un esercizio o il mancato controllo sui ragazzi che puòprovocare un danno fisico o un danno a cose, può essere riconducibile all’imperizia dell’istruttore.Qualora avvenga il caso previsto dalla polizza sottoscritta, l’associazione deve presentaredenuncia all’assicurazione, accompagnandola dalla copia della denuncia fatta alla Questura oall’autorità competente.- Utilizzo di strutture o impianti pubblici o privati: nel caso che l’infortunio di uno o pi๠associatidell’associazione, il danneggiamento – furto – incendio dei beni dell’associazione avvenga percause derivanti dal cattivo uso delle strutture, in cui l’associazione svolge l’attività , saranno leassicurazioni dell’associazione a garanzia.Mentre se i danni sono derivanti dalla struttura stessa, esempio calcinaccio del soffitto che sistacca e provoca danni fisici a una o pi๠persone, sarà l’assicurazione del proprietario dellastruttura, o il gestore della stessa, a pagare i danni derivati dal fatto. Analogamente qualora i benivengano danneggiati, incendio compreso, la garanzia dovrà essere del proprietario dello stabile. Ilfurto, invece, spesso non è previsto. Buona norma è accertarsi dei regolamenti per l’utilizzo deivari impianti o luoghi messi a disposizione da privati o Enti Pubblici per svolgere le attività dell’associazione; perché qualora questi regolamenti non prevedano per l’associazione il ritiro delproprio materiale utilizzato, rimane implicito che la custodia notturna o, comunque, lasalvaguardia dei beni in orari diversi da quelli utilizzati dall’associazione, è di competenza delproprietario dell’immobile o del gestore dello stesso.Qualora avvenga uno dei fatti sopra descritti, bisogna immediatamente presentare denuncia allaQuestura o all’autorità competente per territorio ed inviare, con lettera raccomandata AR, larichiesta danni al proprietario o gestore dello stabile.
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Leggi e Decreti di riferimento:Legge ../1934 (istituzione Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi SPORTASS);D.P.R. 01/04/78 nð 250 (dichiarazione SPORTASS come Ente Pubblico necessario).Bibliografia:- Regolamento SPORTASS;- Vademecum FIPAV 1997/98;- Vademecum A.I.C.S. 1997;- Polizze assicurative Whintertur;- Polizze assicurative SAI;- Polizze assicurative Milano Assicurazioni;- Polizze assicurative Zurigo Assicurazioni;- Polizze assicurative La Previdente;- Polizze assicurative Allianz;- Polizze assicurative Generali.
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